Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato esercitera' sul territorio italiano sara' quella per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attivita' sono comparabili ((, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso parziale)). Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il prestatore puo' usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio e' stato conseguito. L'uso di detta denominazione o dell'abbreviazione non e' tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potra' essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall'autorita' competente di cui all'articolo 5.

Testo vigente dal 10 febbraio 2016

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Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 10 febbraio 2016. 12 parole aggiunte.

… la quale e' qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attivita' sono comparabiliaggiunto: , fatto salvo quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso parziale. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art3 · fonte del testo

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