Art. 24 — Esecuzione delle misure compensative
Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con ((provvedimento dell'Autorita' competente)), sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.
Testo vigente dal 10 febbraio 2016
