[1]In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire ((...)) e' sequestrato dall'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) o dalla Guardia di finanza, con priorita' per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo. ((Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, il sequestro e' eseguito nel limite:))

  • a)((del 50 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;))
  • b)((del 70 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;))
  • c)((del 100 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza sia superiore a 100.000 euro)).

[2]2.1. ((L'importo del sequestro di cui al comma 2 non puo' essere inferiore a 900 euro e non puo' essere superiore a 1.000.000 euro)).

[3]2.2. ((Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, il sequestro e' eseguito nel limite:))

  • a)((del 25 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro;))
  • b)((del 35 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;))
  • c)((del 70 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;))
  • d)((del 100 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 100.000 euro)).

[4]2.3. ((L'importo del sequestro di cui al comma 2.2. non puo' essere inferiore a 500 euro e non puo' essere superiore a 1.000.000 euro.)) Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. ((I limiti di cui ai commi 2 e 2.2. non operano se:))

  • a)l'oggetto del sequestro e' indivisibile;
  • b)l'autore dei fatti accertati non e' conosciuto;
  • c)per la natura e l'entita' del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo. Nei casi di cui alle lettere b) e c), del comma 3, qualora l'autore dei fatti venga ad essere identificato ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti ((i limiti indicati nei commi 2 e 2.2.)) sono restituite agli aventi diritto. Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione. L'interessato puo' ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese. Il denaro contante sequestrato ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non e' servito per il pagamento delle sanzioni applicate, e' restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro. ((Nei casi di restituzione del denaro contante previsti dal presente articolo sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all'articolo 3-bis, ove disposto.))

Testo vigente dal 17 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2012 al 17 gennaio 2025. 38 parole tolte, 329 parole aggiunte in 12 capoversi.

In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferiretolto: , di importo pari o superiore a 10.000 euro,aggiunto: ... e' sequestrato dall'Agenzia delle dogane aggiunto: e dei monopoli o dalla Guardia di finanza, con priorita' per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo. tolto: Il aggiunto: Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, il sequestro e' eseguito nel limite:

a) del tolto: 30 aggiunto: 50 per cento dell'importo eccedente tolto: quello di cui al comma 1 aggiunto: la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;

b) del tolto: 50 aggiunto: 70 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

aggiunto: c) del 100 per cento dell'importo eccedentetolto: , in tutti gli altri casi aggiunto: la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza sia superiore a 100.000 euro.

aggiunto: 2.1. L'importo del sequestro di cui al comma 2 non puo' essere inferiore a 900 euro e non puo' essere superiore a 1.000.000 euro.

aggiunto: 2.2. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, il sequestro e' eseguito nel limite:

aggiunto: a) del 25 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro;

aggiunto: b) del 35 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: c) del 70 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

aggiunto: d) del 100 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 100.000 euro.

aggiunto: 2.3. L'importo del sequestro di cui al comma 2.2. non puo' essere inferiore a 500 euro e non puo' essere superiore a 1.000.000 euro. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. tolto: Il limite di cui al comma2 non opera aggiunto: I limiti di cui ai commi 2 e 2.2. non operano se:

… ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti tolto: il limite indicato nel comma2 aggiunto: i limiti indicati nei commi 2 e 2.2. sono restituite agli aventi diritto. Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione … agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestroaggiunto: . Nei casi di restituzione del denaro contante previsti dal presente articolo sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all'articolo 3-bis, ove disposto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195~art6 · fonte del testo

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