Art. 13-bis — Non conformità formale
Fatto salvo l'articolo 12, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:
- a)la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 10 del presente decreto;
- b)la marcatura CE non e' stata apposta;
- c)non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
- e)non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;
- f)la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
- g)le informazioni di cui all'articolo 7-bis, comma 6, o all'articolo 7-quater, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
- h)non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 7-bis o all'articolo 7-quater. Qualora la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'apparecchio o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Testo vigente dal 26 maggio 2016
