Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti:

  • a)controllare le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio per verificarne la rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 7;
  • b)individuare situazioni di incompatibilita' elettromagnetica, al fine della loro risoluzione, in particolare nei casi di radiodisturbi;
  • c)adottare le misure di cui all'articolo 13 e informarne la Commissione europea. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza, il responsabile dell'immissione degli apparecchi nel mercato o il responsabile dell'installazione dell'impianto fisso predispone e mantiene a disposizione delle autorita' competenti la documentazione rispettivamente indicata nell'allegato IV e nell'allegato I, punto 2, per 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione o di installazione dell'ultima apparecchiatura del tipo in questione. Al fine di verificare la conformita' delle apparecchiature alle prescrizioni del presente decreto legislativo, le autorita' competenti hanno facolta' di disporre verifiche e controlli. Restano ferme le disposizioni in materia di vigilanza di cui al comma 4. Per le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio, le verifiche e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, gli importatori, i grossisti, i commercianti, ovvero presso gli impianti fissi, e presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni alle reti o ai servizi di comunicazione elettronica. A tale fine e' consentito alle persone incaricate:
  • a)l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento degli apparecchi destinati all'immissione nel mercato comunitario;
  • b)l'accesso agli impianti fissi;
  • c)l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
  • d)il prelievo di campioni, a titolo gratuito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, presso la catena di commercializzazione, per l'esecuzione di esami e prove;
  • e)l'esame della documentazione in possesso del responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o del responsabile dell'installazione dell'impianto fisso. Nel caso di cui al comma 4, lettera d), i risultati delle verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo. Il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato e' tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove, qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato I. I campioni, per i quali non sono state rilevate irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo. Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni ed in coordinamento tra loro, cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli e si avvalgono delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi notificati. (( Nel caso in cui le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 2 hanno motivi sufficienti per ritenere che un apparecchio disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per gli aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto effettuano una valutazione dell'apparecchio interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorita' di vigilanza del mercato. Se nel corso della valutazione di cui al comma 8 il Ministero dello sviluppo economico conclude che l'apparecchio non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'apparecchio conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. Le autorita' di vigilanza del mercato informano l'organismo notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 8 e 9. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al comma 8 e 9. Nel caso in cui ritiene che l'inadempienza non e' ristretta al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di prendere. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli apparecchi interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione. ))

Testo vigente dal 26 maggio 2016

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 26 maggio 2016. 212 parole tolte, 249 parole aggiunte.

… e dei controlli e si avvalgono delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi notificati. tolto: Quando vi e' motivo di supporre la non conformita' dell'impianto fisso ed, in particolare, quando vi sono reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorita' competenti chiedono la documentazione della conformita' dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviano una valutazione. Laddove si rilevi la non conformita', le autorita' competenti prescrivono le misure necessarie per rendere gli impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 2. Ferma aggiunto: Nel caso in cui le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 2 hanno motivi sufficienti per ritenere che un apparecchio disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per gli aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto effettuano una valutazione dell'apparecchio interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorita' di vigilanza del mercato. Se nel corso della valutazione di cui al comma 8 il Ministero dello sviluppo economico conclude che l'apparecchio non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, tolto: le autorita' competenti, quando accertano la non conformita' delle apparecchiature alle disposizioni del presente decreto legislativo, ordinano al responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o al responsabile dell'installazione dell'impianto fisso di adottare, entro il termine di trenta giorni, tutte le misure idonee per rendere dette apparecchiature conformi. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, le autorita' competenti ordinano l'immediato ritiro dal commercio dell'apparecchio di cui all'articolo 3, a cura e spese del soggetto destinatario del provvedimento. Nel caso di impianto fisso le autorita' competenti provvedono ad adottare le misure cautelari e il fermo amministrativo dell'impianto aggiunto: chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'apparecchio conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. Le autorita' di vigilanza del mercato informano l'organismo notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 8 e 9. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al comma 8 e 9. Nel caso tolto: di mancato adeguamento, le autorita' competenti adottano le misure idonee a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, a spese del responsabile dell'immissione delle apparecchiature nel mercato aggiunto: in cui ritiene che l'inadempienza non e' ristretta al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di prendere. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli apparecchi interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194~art12 · fonte del testo

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