Art. 10 — Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della stessa
La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchio o sulla sua targhetta. Nei casi in cui cio' non e' possibile o la natura dell'apparecchio non lo consente, essa sono apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 3. La marcatura CE e' apposta sull'apparecchio prima della sua immissione sul mercato.
Testo vigente dal 26 maggio 2016
