La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchio o sulla sua targhetta. Nei casi in cui cio' non e' possibile o la natura dell'apparecchio non lo consente, essa sono apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 3. La marcatura CE e' apposta sull'apparecchio prima della sua immissione sul mercato.

Testo vigente dal 26 maggio 2016

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 26 maggio 2016. 195 parole tolte, 65 parole aggiunte.

tolto: Gli apparecchi, la cui conformita' al presente decreto legislativo e' stata stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 9, recano la marcaturaCE attestante tale conformita'aggiunto: La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. La marcatura CE e' apposta tolto: a cura del responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato, in modo conforme a quanto indicato dall'allegato V. Se gli apparecchi di cui al comma 1 sono disciplinati anche da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi, che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima puo' essere apposta solo se i predetti apparecchi sono conformi anche a tali direttive. E' vietato apporre sugli apparecchi e sui relativi imballaggi e istruzioni per l'uso segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE. E' peraltro consentito apporre sugli apparecchi, sui relativi imballaggi o sulle istruzioni per l'uso altri segni, purche' non sia compromessa ne' la visibilita' ne' la leggibilita' della marcatura CE. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 13, se le autorita' competenti accertano che la marcatura CE non risponde ai requisiti dell'allegato V, il responsabile dell'immissione degli apparecchi nel mercato rende i medesimi conformi alle disposizioni relative alla marcatura CE alle condizioni imposte dalle autorita' competenti, ferme restando le procedure previste dall'articolo 15, comma 8 aggiunto: in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchio o sulla sua targhetta. Nei casi in cui cio' non e' possibile o la natura dell'apparecchio non lo consente, essa sono apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 3. La marcatura CE e' apposta sull'apparecchio prima della sua immissione sul mercato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194~art10 · fonte del testo

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