Non conformita' formale Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33, se l'autorita' di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, ordina all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:
- a)la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, dell'articolo 22 o dell'Allegato V del presente decreto;
- b)la marcatura CE non e' stata apposta;
- c)il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 22 o non e' stato apposto;
- d)non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
- e)non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;
- f)la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
- g)le informazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, o all'articolo 6, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
- h)qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 4 o all'articolo 6 non e' rispettata. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di sorveglianza del mercato interessata limita o proibisce la messa a disposizione sul mercato dell'esplosivo o dispone che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese dell'operatore economico interessato.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
