Art. 8-quinquies — Non conformità formale
(( Fatto salvo l'articolo 8-bis, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:
- a)la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 15 del presente decreto;
- b)la marcatura CE non e' stata apposta;
- c)il numero di identificazione dell'organismo notificato e' stato apposto in violazione dell'articolo 15 o non e' stato apposto, pur essendo necessario a norma dell'articolo 15;
- d)la marcatura e l'etichettatura di cui all'allegato I, punto 3.3, non sono state apposte o sono state apposte in violazione dell'articolo 15 o dell'allegato I, punto 3.3;
- e)non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
- f)non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;
- g)la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
- h)le informazioni di cui all'articolo 4-bis, comma 6, o all'articolo 4-quater, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
- i)qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 4-bis o all'articolo 4-quater non e' rispettata. 2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o la messa a disposizione sul mercato dell'attrezzatura o dell'insieme o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26
2con decorrenza dal 19 luglio 2016
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
Testo vigente dal 19 marzo 2016
