Non conformita' formale Fatto salvo l'articolo 21, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:
- a)la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 11 del presente decreto;
- b)la marcatura CE non e' stata apposta;
- c)il marchio specifico di protezione dalle esplosioni di cui all'articolo 11, comma 5, i simboli del gruppo e della categoria degli apparecchi e, ove applicabile, le altre marcature e informazioni sono state apposte in violazione del punto 1.0.5 dell'allegato II o non sono state apposte;
- d)il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 11 o non e' stato apposto;
- e)la dichiarazione di conformita' UE o, ove necessario, l'attestato di conformita' non sono stati apposti;
- f)non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;
- g)la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
- h)le informazioni di cui all'articolo 5, comma 6, o all'articolo 7, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
- i)non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 7. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
