Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo sugli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 14-ter. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformita' ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3. Relativamente ai compiti attribuiti dal presente articolo e dall'articolo 14-quater al Ministero dello sviluppo economico le competenze e responsabilita' degli uffici dirigenziali generali competenti, sono ripartite secondo il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero ed attualmente, rispettivamente, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, relativamente alle attivita' di notifica ed a quelle connesse, ed alla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, relativamente all'autorizzazione, di concerto con la precitata Direzione generale, ed alle attivita' connesse. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica e ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • a)in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita';
  • b)in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita' delle attivita';
  • c)in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
  • d)evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;
  • e)salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
  • f)assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, i nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.

Testo vigente dal 26 maggio 2016

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 26 maggio 2016. 329 parole tolte, 500 parole aggiunte in 7 capoversi.

Ai fini della tolto: designazione degli organismi che possono espletare i compiti di cui all'allegato III, le autorita' competenti applicano i criteri di cui all'allegato VI. Per ottenere la designazione aggiunto: notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo sugli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 14-ter. La valutazione di cui al comma 1tolto: , gli organismi interessati presentano apposita istanza, corredata di ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui all'allegato VI, al Ministero delle comunicazioni, che ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico. Le disposizioni concernenti le modalita' di presentazione e il contenuto della domanda sono indicate nell'allegato VII. Il provvedimento di designazione ha durata triennale ed e' rinnovabile; esso e' rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con il aggiunto: degli organismi di valutazione della conformita' ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economicotolto: , entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il aggiunto: entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico tolto: notifica alla Commissione europea gli organismi designati aggiunto: sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma tolto: 1 ed ogni successiva variazione, precisando se questi organismi sono designati ad espletare i compiti di cui all'allegato III per tutte le apparecchiature disciplinate dal presente decreto legislativo e a verificare i requisiti essenziali di cui all'allegato I, o se il campo di applicazione della loro designazione e' limitato a determinati aspetti o categorie di apparecchiature di cui all'allegato VIII. Le autorita' competenti vigilano sull'attivita' degli organismi designati. Gli organismi nazionali designati trasmettono semestralmente alle autorita' competenti copia su supporto informatico delle dichiarazioni di conformita' rilasciate, nonche' degli eventuali rifiuti o revoche delle stesse, con relative motivazioni. Le autorita' competenti, quando accertano che un organismo notificato non soddisfa piu' i criteri indicati nell'allegato VI ovvero non espleta correttamente i propri compiti, adottano un provvedimento motivato di sospensione, invitando il destinatarioa conformarsi ai requisiti previsti. Se il soggetto interessato non ottempera alle indicazioni, le autorita' competenti revocano la designazione. Le autorita' competenti informano la Commissione europea e gli altri Stati membri dei provvedimenti di cui al comma 8. Ai fini del rinnovo della sua designazione, l'organismo presenta apposita domanda con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza della designazione stessa, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Il provvedimento di rinnovo e' adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il aggiunto: 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3. Relativamente ai compiti attribuiti dal presente articolo e dall'articolo 14-quater al Ministero dello sviluppo economico le competenze e responsabilita' degli uffici dirigenziali generali competenti, sono ripartite secondo il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero ed attualmente, rispettivamente, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, relativamente alle attivita' di notifica ed a quelle connesse, ed alla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, relativamente all'autorizzazione, di concerto con la precitata Direzione generale, ed alle attivita' connesse. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica e ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

aggiunto: a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita';

aggiunto: b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita' delle attivita';

aggiunto: c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;

aggiunto: d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;

aggiunto: e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;

aggiunto: f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. Il Ministero dello sviluppo economico aggiunto: informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, i nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194~art14 · fonte del testo

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