Non conformita' formale Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 30, se l'autorita' di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:
- a)la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 19 o dell'allegato IV del presente decreto;
- b)la marcatura CE non e' stata apposta;
- c)il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 7 o non e' stato apposto;
- d)non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
- e)non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;
- f)la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
- g)le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo 10, comma, 3, sono assenti, false o incomplete;
- h)qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 non e' rispettata. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di sorveglianza del mercato interessata provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'articolo pirotecnico o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Testo vigente dal 12 agosto 2015
