(( Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo. )) Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, ((comma 2-bis)), sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che interessano piu' regioni nonche' di quelle previste al comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 19 aprile 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2017

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 19 aprile 2017. 9 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui tolto: agli articoli aggiunto: all'articolo 3, commi tolto: 1 e 3, e aggiunto: 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi tolto: 1 e 3 aggiunto: 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 … delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2aggiunto: -bis, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;194~art11 · fonte del testo

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