Entro il 30 giugno 2007:

  • a)l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonche' i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti;
  • b)le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano piu' di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorita' individuata al comma 1, lettera a). Entro il ((30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data)):
  • a)l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;
  • b)le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ((non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni)) elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)). (( Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati. )) Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi ((entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni)) all'autorita' individuata al comma 3, lettera a). ((La comunicazione deve includere anche tutti i dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e relative velocita', nonche', in caso di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all'autorita' responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.)) Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono elaborate in conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4, nonche' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore. ((Le mappature acustiche sono redatte in conformita' ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.)) (( Ferma restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate in funzione della necessita', almeno ogni cinque anni. )) La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5. ((Nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).)) Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, coopera con le autorita' competenti di detti Stati ai fini della mappa acustica strategica di cui al presente articolo. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 19 aprile 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2017

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 19 aprile 2017. 29 parole tolte, 376 parole aggiunte in 2 capoversi.

… 31 dicembre 2006 all'autorita' individuata al comma 1, lettera a). Entro il 30 giugno tolto: 2012 aggiunto: 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data:

b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture aggiunto: non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali. aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42. Nel caso di infrastrutture principali tolto: che interessano piu' regioni gli stessi enti aggiunto: di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica tolto: ed aggiunto: e i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture tolto: alaggiunto: , riferiti al precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tolto: ed aggiunto: e del mare e alle regioni o province autonome competentitolto: .aggiunto: , entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli … lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 tolto: dicembre 2011 aggiunto: gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni all'autorita' individuata al comma 3, lettera a). aggiunto: La comunicazione deve includere anche tutti i dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e relative velocita', nonche', in caso di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all'autorita' responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 … in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore. Le tolto: mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica aggiunto: mappature acustiche sono redatte in conformita' ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ferma restando la tempistica di cui ai commi tolto: 1 e 3 aggiunto: 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate etolto: , se necessario, rielaborate aggiunto: rielaborate in funzione della necessita', almeno ogni cinque anni tolto: dalla prima elaborazione. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali … di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5aggiunto: . Nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;194~art3 · fonte del testo