Art. 10 — Violazioni degli obblighi del gestore aeroportuale e del fornitore di servizi di gestione di piazzale derivanti dall'articolo 8-bis del regolamento
Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 8-bis del regolamento, opera in mancanza del certificato ovvero con il certificato scaduto, sospeso o revocato, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. E' soggetto alla medesima sanzione di cui al comma 1 il gestore aeroportuale che opera in violazione delle prescrizioni relative al certificato di aeroporto, delle procedure o delle specifiche contenute nel manuale di aeroporto ovvero che violano le disposizioni inerenti i requisiti essenziali di cui all'articolo 8-bis del regolamento concernenti alternativamente:
- a)le caratteristiche fisiche;
- b)le infrastrutture e gli equipaggiamenti;
- c)le operazioni e la gestione;
- d)le aree limitrofe all'aeroporto. Il fornitore di servizi di gestione di piazzale che commette una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Testo vigente dal 5 dicembre 2017
