Art. 20 — Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta

In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 11 agosto 2023

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Che cosa è cambiato dal 11 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2014 al 11 agosto 2023. 42 parole tolte, 49 parole aggiunte.

In caso di tolto: violazione aggiunto: inosservanza degli obblighi di cui tolto: all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, aggiunto: agli articoli da 21 a 26 del regolamento, tolto: in materia di informazioni ai passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che su loro incombono, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i tour operator, aggiunto: l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: 200 euro a 1 aggiunto: 5.000 euro a 50.000 euroaggiunto: . Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;70~art20 · fonte del testo

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