E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro il Gestore il quale:

  • a)non adotti le misure di sicurezza di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
  • b)ometta di nominare il responsabile della sicurezza ed il suo sostituto. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da ((trecentomila euro a cinquecentomila euro)) il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, ((commi 5 e 5-bis)), entro i termini ivi previsti. (( Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, lettera a), dal quale deriva uno scostamento temporale superiore a sei mesi non giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione, il Gestore e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro. )) E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da ((ventimila euro)) a cinquantamila euro il Gestore il quale:
  • a)ometta di redigere o trasmettere il rapporto di cui all'articolo 5, comma 3;
  • b)ometta di trasmettere la relazione tecnica di cui all'articolo 5, comma 4;
  • c)ometta di curare gli adempimenti di cui all'articolo 10, commi 1, 3 e 5. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a venticinquemila euro il responsabile della sicurezza il quale ometta di esercitare le funzioni e le mansioni di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Alla stessa sanzione e' soggetto il sostituto del responsabile della sicurezza il quale, nei casi di indisponibilita' del responsabile della sicurezza, ometta di svolgere i compiti di quest'ultimo. Le sanzioni sono irrogate dal Direttore del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. Al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3. (( Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione e all'aggiornamento delle modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo, le sanzioni sono irrogate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione. ))

Testo vigente dal 17 settembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 17 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 2021 al 17 settembre 2024. 11 parole tolte, 171 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) ometta di nominare il responsabile della sicurezza ed il suo sostituto. tolto: 1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: centomila euro a trecentomila aggiunto: trecentomila euro a cinquecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, tolto: comma 5 aggiunto: commi 5 e 5-bis, entro i termini ivi previstiaggiunto: . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, lettera a), dal quale deriva uno scostamento temporale superiore a sei mesi non giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione, il Gestore e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: diecimila aggiunto: ventimila euro a cinquantamila euro il Gestore il quale:

… in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. tolto: 5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro … modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3aggiunto: . Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione e all'aggiornamento delle modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo, le sanzioni sono irrogate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264~art16 · fonte del testo

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