All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.". All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 8 e' sostituito dai seguenti: " 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.".

Testo vigente dal 27 aprile 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 78/2001

    Questione infondata
    23 marzo 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non esclude la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato di agevolazione dell'ingresso di clandestini nel territorio dello Stato, quando il suddetto mezzo appartenga a persona estranea al reato, che possa provare di non aver potuto prevedere l'illecito impiego del mezzo e di non essere incorsa in difetto di vigilanza. Infatti la soppressione dell'inciso "salvo che si tratti di mezzi appartenenti a persona estranea al reato", che figurava nella originaria formulazione della norma incriminatrice, non è di per sé idonea ad escludere anche nella specie l'applicabilità dell'art. 240 cod. pen., il quale vieta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, quando queste appartengano a persona estranea al reato. M.R.

    Art. 12 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni · Art. 47 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;113~art2 · fonte del testo