Art. 8 — Modifiche all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «o degli enti che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis,», dopo le parole: «accertate situazioni di» e' inserita la seguente: «tratta,» e le parole: «partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiare delle misure di assistenza erogate nell'ambito del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui al comma 3-bis.»;
- b)al comma 2, dopo le parole: «attualita' del pericolo ed» sono inserite le seguenti: «agli indicatori di tratta, violenza o grave sfruttamento, nonche'»;
- c)al comma 3-bis:
- 1)al primo periodo, dopo le parole: «in via transitoria,» sono inserite le seguenti: «alle vittime presunte» e la parola: «, successivamente,» e' sostituita dalle seguenti: «alle vittime identificate, anche»;
- 2)dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Le misure di assistenza, incluse quelle del programma unico, sono riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento. Esse sono attuate su base consensuale ed informata e si fondano su un approccio incentrato sulle vittime e sensibile alle specificita' di genere, delle persone con disabilita' e dei minori.»;
- 3)all'ultimo periodo, dopo le parole: «dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita'» e la parola: «protezione» e' sostituita dalla seguente: «integrazione»;
- d)dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: «3-ter. Quando, nell'ambito delle procedure previste dal Meccanismo Nazionale di Referral, di cui all'articolo 13, comma 2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228, emergono oggettivi indicatori di tratta tali da far ritenere che una persona straniera subisca o abbia subito una situazione di tratta di persone, violenza o grave sfruttamento, di detta situazione vengono informati gli enti che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis. Tali enti, in presenza dei presupposti, attivano le misure di competenza e ne danno comunicazione al questore per il rilascio di un attestato nominativo recante il codice univoco d'identita', assegnato in esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dallo straniero, valido per un periodo di recupero e riflessione della durata di quarantacinque giorni. 3-quater. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, nessuna esecuzione di rimpatrio puo' aver luogo nei confronti della persona alla quale e' stato riconosciuto il periodo di recupero e riflessione di cui al comma 3-ter prima della scadenza di tale periodo e sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1. Durante tale periodo alla persona sono garantite le misure transitorie di cui al comma 3-bis. Al termine del periodo, ove sussistano i presupposti, il questore rilascia il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' per la persona di chiedere la protezione internazionale. 3-quinquies. Fuori dai casi previsti nell'articolo 18-ter, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero, cui e' stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere l'attivita' lavorativa trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda se il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente, fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.»;
- e)al comma 4, le parole: «dal servizio sociale dell'ente locale» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394»;
- f)al comma 5, le parole: «nelle liste di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «al centro per l'impiego»;
- g)al comma 6-bis, le parole: «in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo» sono sostituite dalle seguenti: «nelle medesime condizioni di cui al comma 1».
Testo vigente dal 1 luglio 2026
