Art. 1 — Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4-bis, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 8.1» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attivita' lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari»;
- b)all'articolo 5:
- 1)al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
- 2)al comma 8.1: 2.1) dopo le parole: «"perm. unico lavoro"» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002»; 2.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.»;
- 3)dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente: «8.1-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis, il permesso unico e' rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda.»;
- 4)al comma 8.2: 4.1) alla lettera c), le parole: «all'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 26 e 26-bis»; 4.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) agli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1, lettere a), h), i), i-bis) e q-bis), r) limitatamente alle persone collocate "alla pari", 1-quinquies e 1-septies;»; 4.3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) agli stranieri di cui agli articoli 27-quinquies e 27-sexies;»; 4.4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato;»; 4.5) alla lettera g), dopo le parole: «studio o formazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui agli articoli 39, 39-bis e 39-bis.1»; 4.6) dopo la lettera g-bis) e' aggiunta la seguente: «g-ter) agli stranieri che soggiornano ai sensi degli articoli 18, 18-bis, 18-ter, o a titolo di protezione speciale o ai sensi degli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 20-bis, 31, comma 3, e 36, nonche' per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, o per residenza elettiva, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di una decisione sulla richiesta.»;
- 5)al comma 9, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
- 6)al comma 9-bis, le parole: «il termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di novanta giorni»;
- c)all'articolo 22, comma 5-quinquies, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il datore di lavoro informa tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del nulla osta.».
Testo vigente dal 20 maggio 2026
