Art. 4 — Richieste di informazioni ai punti di contatto unici
Le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorita' di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro devono essere conformi ai requisiti stabiliti ai commi da 2 a 6. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, cura la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle autorita' di contrasto designate e provvede al periodico aggiornamento in caso di modifiche di tale elenco. Le autorita' di contrasto designate, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ne inviano contemporaneamente copia al punto di contatto unico nazionale. Le autorita' di contrasto designate possono non inviare copia di una richiesta di informazioni al punto di contatto unico nazionale, contemporaneamente alla presentazione al punto di contatto unico di un altro Stato membro a norma del comma 1, qualora cio' comprometta uno o piu' dei seguenti casi:
- a)un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
- b)i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
- c)la sicurezza di una persona. Le richieste di informazioni sono presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro solo se sussistono motivi oggettivi per ritenere che:
- a)le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate per conseguire la finalita' di cui all'articolo 1, comma 1;
- b)le informazioni richieste sono a disposizione di tale altro Stato membro. La richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro deve precisare se si tratta di una richiesta urgente e, in tal caso, l'urgenza deve essere precisata. Le richieste di informazioni sono considerate urgenti se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti del caso in questione, vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o piu' delle categorie seguenti:
- a)siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro;
- b)siano necessarie per prevenire un'imminente minaccia alla vita o all'integrita' fisica di una persona;
- c)siano necessarie per adottare una decisione che potrebbe comportare il mantenimento di misure restrittive che equivalgono alla privazione della liberta';
- d)vi sia un rischio imminente di perdere rilevanza se non comunicate con urgenza e siano considerate importanti per la prevenzione e l'individuazione dei reati o le relative indagini. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro contengono tutti i dettagli necessari per consentirne il trattamento adeguato e rapido in conformita' della direttiva e comprendono almeno i seguenti elementi:
- a)una specifica delle informazioni richieste il piu' dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze;
- b)una descrizione della finalita' per cui sono richieste le informazioni, compresa una descrizione dei fatti e l'indicazione del reato base;
- c)i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano disponibili allo Stato membro destinatario della richiesta;
- d)una spiegazione del legame tra la finalita' della richiesta di informazioni e qualsiasi persona fisica o giuridica o entita' a cui le informazioni si riferiscono, se del caso;
- e)i motivi per cui la richiesta e' considerata urgente, se del caso, conformemente al comma 4;
- f)le restrizioni sull'utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui e' stata presentata. Le richieste di informazioni devono essere presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro in una delle lingue incluse nell'elenco compilato da tale altro Stato membro a norma dell'articolo 12.
Testo vigente dal 2 dicembre 2024
