Art. 5 — Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici
Il punto di contatto unico nazionale comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 il piu' presto possibile e, in ogni caso, entro i termini seguenti, a seconda dei casi:
- a)otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili;
- b)tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili;
- c)sette giorni di calendario per tutte le altre richieste. I termini di cui al comma 1 decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni e possono essere superati nei casi in cui la comunicazione delle informazioni deve essere preventivamente autorizzata dall'autorita' giudiziaria. In questi casi il punto di contatto unico nazionale:
- a)informa immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi;
- b)aggiorna il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto e comunica le informazioni richieste a seguito del ricevimento dell'autorizzazione giudiziaria. Il punto di contatto unico comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente nella lingua in cui e' stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, comma 6, del presente decreto. Il punto di contatto unico trasmette una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all'invio delle informazioni richieste all'autorita' di contrasto designata di tale Stato membro. Il punto di contatto unico nazionale puo' non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorita' di contrasto designate di un altro Stato membro in conformita' del presente articolo, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora cio' comprometta uno o piu' dei seguenti elementi:
- a)un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
- b)i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
- c)la sicurezza di una persona.
Testo vigente dal 2 dicembre 2024
