Il punto di contatto unico nazionale comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 il piu' presto possibile e, in ogni caso, entro i termini seguenti, a seconda dei casi:

  • a)otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili;
  • b)tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili;
  • c)sette giorni di calendario per tutte le altre richieste. I termini di cui al comma 1 decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni e possono essere superati nei casi in cui la comunicazione delle informazioni deve essere preventivamente autorizzata dall'autorita' giudiziaria. In questi casi il punto di contatto unico nazionale:
  • a)informa immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi;
  • b)aggiorna il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto e comunica le informazioni richieste a seguito del ricevimento dell'autorizzazione giudiziaria. Il punto di contatto unico comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente nella lingua in cui e' stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, comma 6, del presente decreto. Il punto di contatto unico trasmette una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all'invio delle informazioni richieste all'autorita' di contrasto designata di tale Stato membro. Il punto di contatto unico nazionale puo' non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorita' di contrasto designate di un altro Stato membro in conformita' del presente articolo, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora cio' comprometta uno o piu' dei seguenti elementi:
  • a)un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
  • b)i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
  • c)la sicurezza di una persona.

Testo vigente dal 2 dicembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari