Ai fini del presente decreto, si intendono per:

  • a)«autorita' di contrasto competente»: le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
  • b)«autorita' di contrasto designata»: un'autorita' di contrasto competente autorizzata a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4, comma 1;
  • c)«autorita' di un altro Stato membro»: le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorita' di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, e' competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attivita' criminali, esercitare l'autorita' e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni;
  • d)«direttiva»: la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;
  • e)«reato grave»: uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nonche' dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
  • f)«informazioni»: qualsiasi contenuto relativo a una o piu' persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorita' di contrasto competenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti, previsti dal diritto nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di relativa indagine, incluse le informazioni di polizia di natura penale;
  • g)«informazioni disponibili»: le informazioni direttamente accessibili e le informazioni indirettamente accessibili;
  • h)«informazioni direttamente accessibili»: le informazioni contenute in una banca dati a cui puo' accedere direttamente il punto di contatto unico o l'autorita' di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni;
  • i)«informazioni indirettamente accessibili»: le informazioni che il punto di contatto unico o l'autorita' di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni possono acquisire da altre autorita' pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora cio' sia permesso dal diritto nazionale e a esso conforme, senza l'adozione di misure coercitive;
  • l)«dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2016/680;
  • m)«mezzi coercitivi»: le attivita' di investigazione, di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorita' giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonche' gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorita' giudiziaria o da altre autorita' competenti necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorita' incaricate dell'applicazione della legge;
  • n)«punto di contatto nazionale»: l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva, con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare le richieste di informazioni formulate dai punti di contatto e da autorita' di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto;
  • o)«punto di contatto dello Stato membro»: l'articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 14 della direttiva.

Testo vigente dal 2 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181~art2 · fonte del testo

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