Art. 12 — Elenco delle lingue
Il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), compila e tiene aggiornato un elenco che indica una o piu' lingue volte allo scambio di informazioni. Tale elenco comprende l'inglese. Il punto di contatto nazionale cura la trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti alla Commissione europea.
Testo vigente dal 2 dicembre 2024
