Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorita' di contrasto competenti Il punto di contatto unico nazionale, quando presenta una richiesta di informazioni direttamente a un'autorita' di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Nel caso in cui un'autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comunica informazioni a seguito di una richiesta, invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto nazionale. Nel caso in cui un'autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), presenta una richiesta di informazioni o comunica informazioni a seguito della richiesta direttamente a un'autorita' di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta o di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale e al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto competenti possono non inviare copie delle richieste o delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 qualora cio' comprometta uno o piu' dei seguenti elementi:

  • a)un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
  • b)i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
  • c)la sicurezza di una persona. Negli scambi di informazioni di cui al presente articolo e' sempre fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorita' giudiziaria nei casi in cui essa e' prevista.

Testo vigente dal 2 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181~art8 · fonte del testo

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