Art. 3 — Principi sullo scambio di informazioni
In relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della direttiva, e' assicurato che:
- a)le informazioni disponibili possano essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorita' di contrasto competenti degli altri Stati membri («principio di disponibilita'»);
- b)le condizioni per la richiesta di informazioni ai punti di contatto unici e alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri e quelle per la comunicazione di informazioni agli stessi siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe all'interno di tale Stato membro («principio dell'accesso equivalente»);
- c)siano protette le informazioni comunicate al suo punto di contatto unico o alle autorita' di contrasto competenti che sono contrassegnate come riservate conformemente alle prescrizioni stabilite nel diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato membro che ha comunicato le informazioni («principio di riservatezza»);
- d)se le informazioni richieste sono state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo, tali informazioni siano comunicate solo a un altro Stato membro o a Europol con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha inizialmente comunicato le informazioni e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo («principio della proprieta' dei dati»);
- e)i dati personali scambiati ai sensi della direttiva che risultino inesatti, incompleti o non piu' aggiornati siano cancellati o rettificati, o il loro trattamento sia limitato, a seconda dei casi, e qualsiasi destinatario ne sia informato senza ritardo («principio dell'affidabilita' dei dati»).
Testo vigente dal 2 dicembre 2024
