Il punto di contatto unico nazionale costituisce l'entita' centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni. Il punto di contatto unico nazionale assolve ai seguenti compiti:

  • a)riceve e valuta le richieste di informazioni presentate in conformita' dell'articolo 4 nelle lingue notificate a norma dell'articolo 12, comma 2;
  • b)inoltra le richieste di informazioni alle autorita' di contrasto competenti e, se necessario, coordina tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime;
  • c)coordina l'analisi e la strutturazione delle informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri;
  • d)comunica, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ad altri Stati membri in conformita' degli articoli 5 e 7;
  • e)rifiuta di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 6 e, se necessario, richiedere chiarimenti o precisazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
  • f)invia richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4 e, se necessario, fornisce chiarimenti o precisazioni a norma dell'articolo 6, comma 3. Il punto di contatto unico nazionale svolge i propri compiti sette giorni su sette e ventiquattro ore al giorno. Il punto di contatto unico ha accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le autorita' di contrasto competenti, nella misura in cui cio' sia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni. I dirigenti degli uffici giudiziari impartiscono le necessarie disposizioni organizzative affinche' sia costantemente assicurato l'immediato esame delle richieste di autorizzazione, formulate dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorita' di contrasto, per la comunicazione delle informazioni ai sensi del presente decreto.

Testo vigente dal 2 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181~art15 · fonte del testo

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