Art. 10 — Autorizzazione giudiziaria
Qualora sia necessaria un'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri a norma del capo II o III, il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto adottano immediatamente tutte le misure necessarie per ottenere al piu' presto tale autorizzazione giudiziaria.
Testo vigente dal 2 dicembre 2024
