Art. 14 — Canale di comunicazione sicuro
Il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si avvalgono dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol, di seguito denominata «SIENA», per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 13. Il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 13 in uno o piu' dei seguenti casi:
- a)lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sara' necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol;
- b)l'urgenza della richiesta di informazioni richiede l'uso temporaneo di un altro canale di comunicazione;
- c)un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al loro punto di contatto unico o alle loro autorita' di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni. Il punto di contatto unico nazionale e le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono essere direttamente collegati a SIENA, anche, se del caso, mediante dispositivi mobili.
Testo vigente dal 2 dicembre 2024
