I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso l'elaborazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile e la successiva richiesta di approvazione dello stesso da parte del CeNSiA, secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 6 e 7 ((, e nel rispetto dei requisiti minimi per l'approvazione indicati nell'allegato VI)). Il PSA di cui al comma 1 e' conforme ai seguenti criteri:

  • a)tiene conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio effettuata conformemente all'articolo 7;
  • b)include un'analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici consistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine, per le quali non siano disponibili valutazioni specifiche ai sensi del precedente comma, come, tra l'altro, nel caso di prelievo di acque di origine marina;
  • c)include una descrizione del sistema di fornitura dal punto di prelievo al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, con particolare riguardo alle zone di fornitura idro-potabile ((, individuate dal gestore idro-potabile));
  • d)individua i pericoli e gli eventi pericolosi nell'ambito del sistema di fornitura idro-potabile, includendo una valutazione dei rischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana attraverso l'uso delle acque, tenendo conto anche dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite idriche, dalla vulnerabilita' dei sistemi, da fattori che incidono sulla continuita' della fornitura, per garantire l'accesso universale ed equo ad acqua sicura;
  • e)definisce e pone in essere misure di controllo adeguate alla prevenzione e all'attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura idro-potabile, che potrebbero compromettere la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
  • f)definisce e pone in essere misure di controllo adeguate nel sistema di fornitura idro-potabile, oltre alle misure previste o adottate conformemente all'articolo 7, comma 10, del presente decreto e all'articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'attenuazione dei rischi provenienti dalle aree di alimentazione dei punti di prelievo che potrebbero compromettere la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
  • g)definisce e pone in essere un adeguato programma di monitoraggio operativo specifico per il sistema di fornitura e un programma di controllo, conformemente all'articolo 12;
  • h)nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, garantisce che sia verificata l'efficacia della disinfezione applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la disinfezione, che la contaminazione da reagenti chimici per il trattamento sia mantenuta al livello piu' basso possibile e che qualsiasi sostanza residua nell'acqua non comprometta l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4;
  • i)include una verifica ((della conformita' di prodotti, reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono)) a contatto con le acque destinate al consumo umano e di reagenti chimici e materiali filtranti impiegati per il loro trattamento, riguardo ai criteri stabiliti agli articoli 10 e 11. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio per il sistema di fornitura idro-potabile effettuata conformemente ai commi 1 e 2, il gestore idro-potabile definisce la frequenza dei controlli interni di verifica della conformita' sulle acque destinate al consumo umano, secondo le prescrizioni generali di cui all'articolo 14 e tenendo conto delle seguenti condizioni:
  • a)possibilita' di ridurre la frequenza dei controlli di un parametro o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da sottoporre a controllo interno, ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato II, Parte B, punto 1, gruppo A, in uno dei seguenti casi:
  • 1)sulla base del valore assunto da un parametro in acqua non trattata, che ne comprovi la non rilevanza, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di alimentazione di cui all'articolo 7, comma 3;
  • 2)((quando un parametro puo' derivare esclusivamente dall'impiego di una specifica tecnica di trattamento, di un metodo di disinfezione o di un materiale a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, e tale tecnica o metodo o materiale non sono utilizzati dal gestore idro-potabile;))
  • 3)sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C;
  • 4)sulla base delle valutazioni dell'autorita' competente in fase di approvazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile da parte del CeNSiA, richiamate all'articolo 6, comma 10, per cui sia accertato che cio' non compromette la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
  • b)obbligo di ampliamento dell'elenco dei parametri da sottoporre a controllo interno ai sensi dell'articolo 14 o di aumento della frequenza del controllo interno in uno dei seguenti casi:
  • 1)sulla base del riscontro di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di cui all'articolo 7, comma 3;
  • 2)sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C. La valutazione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile riguarda i parametri di cui all'allegato I, parti A, B e C, i parametri supplementari fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13, nonche' le sostanze o i composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 10, e i controlli supplementari di cui all'articolo 12, comma 12. ((I sistemi di fornitura idro-potabile)) che erogano, in media, tra 10 e 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, non sono soggetti all'obbligo di applicazione del presente articolo, a condizione che l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la qualita' delle acque destinate al consumo umano. ((Ai fini del presente comma, il gestore della fornitura idro-potabile richiede espressamente l'esenzione dall'obbligo di applicazione del presente articolo all'autorita' sanitaria territorialmente competente. L'esenzione si ritiene acquisita in caso di mancato riscontro da parte dell'autorita' sanitaria locale territorialmente competente, decorsi sei mesi dalla richiesta, fatte salve diverse indicazioni da parte della stessa autorita'.)) Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di cui al comma 5 siano esentati, sussiste per essi l'obbligo di controlli interni periodici in conformita' all'articolo 14.

Testo vigente dal 19 luglio 2025

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2023 al 19 luglio 2025. 14 parole tolte, 109 parole aggiunte in 5 capoversi.

… stesso da parte del CeNSiA, secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 6 e 7aggiunto: , e nel rispetto dei requisiti minimi per l'approvazione indicati nell'allegato VI. Il PSA di cui al comma 1 e' conforme ai seguenti criteri:

c) include una descrizione del sistema di fornitura dal punto di prelievo al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, con particolare riguardo alle zone di fornitura idro-potabileaggiunto: , individuate dal gestore idro-potabile;

i) include una verifica della conformita' di tolto: materiali aggiunto: prodotti, reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e di reagenti chimici …

2) quando un parametro puo' derivare tolto: solo dall'uso di una determinata aggiunto: esclusivamente dall'impiego di una specifica tecnica di trattamento tolto: oaggiunto: , di un metodo di disinfezione o di un materialetolto: , che non siano aggiunto: a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, e tale tecnica o metodo o materiale non sono utilizzati dal gestore idro-potabile;

… dell'articolo 12, comma 10, e i controlli supplementari di cui all'articolo 12, comma 12. tolto: Le forniture idro-potabili aggiunto: I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media, tra 10 e 100 m³ di acqua al giorno … accertato che tale esenzione non comprometta la qualita' delle acque destinate al consumo umanoaggiunto: . Ai fini del presente comma, il gestore della fornitura idro-potabile richiede espressamente l'esenzione dall'obbligo di applicazione del presente articolo all'autorita' sanitaria territorialmente competente. L'esenzione si ritiene acquisita in caso di mancato riscontro da parte dell'autorita' sanitaria locale territorialmente competente, decorsi sei mesi dalla richiesta, fatte salve diverse indicazioni da parte della stessa autorita'. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di cui al comma 5 siano esentati, sussiste per essi l'obbligo di controlli interni periodici in conformita' all'articolo 14.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;18~art8 · fonte del testo

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