L'approccio basato sul rischio e' finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l'accesso universale ed equo all'acqua in conformita' al presente decreto, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuita' della fornitura - conferendo priorita' di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure piu' efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l'intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformita' dell'acqua specificati all'articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorita' competenti in materia sanitaria e ambientale. L'approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti elementi:

  • a)una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, in conformita' all'articolo 7;
  • b)una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in conformita' all'articolo 8;
  • c)una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, in conformita' all'articolo 9. La valutazione e gestione del rischio richiamata ai commi 1 e 2, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanita', trasposti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, elaborate dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22/33 e successive modifiche e integrazioni. Le regioni e province autonome effettuano e approvano una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare ((e destinate)) al consumo umano di cui al comma 2, lettera a), coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e attraverso ((l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINA-SINTAI)) e AnTeA ai sensi dell'articolo 7, comma 16, la mettono a disposizione ((...)) delle Autorita' sanitarie regionali e locali, delle Autorita' di bacino distrettuali, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonche' dei gestori idro-potabili operanti nei territori di propria competenza. La valutazione e gestione del rischio di cui al comma 4, e' effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, e, se necessario, aggiornata. La valutazione e gestione del rischio relativa ((al sistema di fornitura)) idro-potabile di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata dai gestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli periodici non superiori a ((tre)) anni e, se necessario, aggiornata. Per le finalita' di cui al comma 6, i gestori idro-potabili:
  • a)dimostrano l'adeguatezza della valutazione e gestione del rischio ((del sistema di fornitura)) idro-potabile ai criteri di cui all'articolo 8, mediante elaborazione di Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per ogni sistema di fornitura idro-potabile, che sottopongono all'approvazione da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) di cui all'articolo 19;
  • b)assicurano che i documenti e le registrazioni relative al PSA per il sistema di fornitura idro-potabile siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente competenti, mediante condivisione degli stessi con il sistema «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)», secondo quanto indicato in allegato VI; la tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 6. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata dai gestori idrici della distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata. Per le finalita' di cui al comma 8, i gestori della distribuzione idrica interna:
  • a)dimostrano su richiesta dell'autorita' sanitaria locale territorialmente competente, il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'edificio;
  • b)assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 8. Le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui al comma 6, sono eseguite dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), sulla base degli indirizzi della Commissione nazionale di sorveglianza sui piani di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20 ((, secondo la periodicita' specificata nell'allegato VI al presente decreto)).

Testo vigente dal 19 luglio 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2023 al 19 luglio 2025. 11 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.

… rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare aggiunto: e destinate al consumo umano di cui al comma 2, lettera a), coordinata ed aggiornata … 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e attraverso l'interoperabilita' dei sistemi informativi aggiunto: SINA-SINTAI e AnTeA ai sensi dell'articolo 7, comma 16, la mettono a disposizione tolto: delle Autorita' ambientali regionali, delle Autorita'aggiunto: ... delle Autorita' sanitarie regionali e locali, delle Autorita' di bacino distrettuali, del Ministero della salute, … a sei anni, e, se necessario, aggiornata. La valutazione e gestione del rischio relativa tolto: alla filiera aggiunto: al sistema di fornitura idro-potabile di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata dai gestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli periodici non superiori a tolto: sei aggiunto: tre anni e, se necessario, aggiornata. Per le finalita' di cui al comma 6, i gestori idro-potabili:

a) dimostrano l'adeguatezza della valutazione e gestione del rischio tolto: della filiera aggiunto: del sistema di fornitura idro-potabile ai criteri di cui all'articolo 8, mediante elaborazione di Piani di Sicurezza …

… della Commissione nazionale di sorveglianza sui piani di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20aggiunto: , secondo la periodicita' specificata nell'allegato VI al presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;18~art6 · fonte del testo

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