Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'((Acqua)) Per le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui all'articolo 6, comma 6, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua. La Commissione nazionale di cui al comma 1, e' composta da:

  • a)due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione ((, scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico competente in materia di qualita' delle acque destinate al consumo umano));
  • b)un rappresentante dell'ISS, referente del CeNSiA;
  • c)un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
  • d)un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
  • e)un rappresentante del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle regioni e delle province autonome;
  • f)un rappresentante di SNPA;
  • g)un rappresentante di ARERA;
  • h)un rappresentante degli EGATO. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono attribuite le seguenti funzioni:
  • a)svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in materia di valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni;
  • b)((ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per l'approvazione, le Linee guida di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 1), e le successive revisioni;))
  • c)su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli esperti del «Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA» di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso;
  • d)valuta, per l'approvazione, su proposta del CeNSiA, le rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Testo vigente dal 19 luglio 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2023 al 19 luglio 2025. 22 parole tolte, 30 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua Per le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui …

a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di Presidente della Commissioneaggiunto: , scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico competente in materia di qualita' delle acque destinate al consumo umano;

b) ai sensi degli articoli 6 e 8 tolto: e secondo i requisiti generali stabiliti in allegato VI, valuta, per l'approvazione, le Linee guida tolto: per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili di aggiunto: di cui all'articolo 19, comma 2tolto: ), lettera a), punto 1), e le successive revisioni;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;18~art20 · fonte del testo

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