[1]Salvo che il fatto costituisca reato:

  • a)il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b)

[2]e c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro ((, fermo restando quanto previsto dall'articolo 165, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che la condotta abbia cagionato, nel periodo intercorrente tra l'accertamento della violazione e l'adozione delle misure correttive, un danno o un pericolo di danno per la salute umana, accertato dall'autorita' sanitaria territorialmente competente));

  • b)il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
  • c)chiunque utilizza in un'impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
  • d)chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso ((case dell'acqua e apparecchiature di trattamento dell'acqua in violazione)) delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
  • e)l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
  • f)l'inosservanza dell'obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualita' non adeguata menzionate all'articolo 3, comma 1, lettera d), e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro;
  • g)l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell'articolo 9, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;
  • h)l'inosservanza dell'obbligo di implementazione dei controlli interni ai sensi dell'articolo 14, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
  • i)l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorita' per ripristinare la qualita' delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, e' punita:
  • 1)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico;
  • 2)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico;
  • 3)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura idro-potabile;
  • l)la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;
  • m)il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro;
  • n)((la violazione della conformita' alle disposizioni dell'articolo 10 dei prodotti che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano o della conformita' dei ReMaF alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'allegato IX, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.)) Salvo che il fatto costituisca reato ((...)):
  • a)chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per l'immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita' dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 11, ((comma 4)), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro;
  • b)chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di idoneita' per l'uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro;
  • c)((l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 12, lettera d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000;))
  • d)chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della documentazione sui ReMaF di cui all'articolo 11, ((comma 15)), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, provvedono le autorita' sanitarie locali territorialmente competenti. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per le violazioni di cui al presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2025, N. 102)). L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, puo' tener conto dei danni cagionati a cose o persone per effetto della violazione di disposizioni del presente decreto.

Testo vigente dal 19 luglio 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2023 al 19 luglio 2025. 74 parole tolte, 93 parole aggiunte in 6 capoversi.

e c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euroaggiunto: , fermo restando quanto previsto dall'articolo 165, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che la condotta abbia cagionato, nel periodo intercorrente tra l'accertamento della violazione e l'adozione delle misure correttive, un danno o un pericolo di danno per la salute umana, accertato dall'autorita' sanitaria territorialmente competente;

d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso case dell'acquatolto: , aggiunto: e apparecchiature di trattamento dell'acqua in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;

n) la violazione tolto: dei criteri aggiuntivi di idoneita' adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per i materiali aggiunto: della conformita' alle disposizioni dell'articolo 10 dei prodotti che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umanotolto: , o stabiliti per la valutazione aggiunto: o della conformita' dei ReMaF tolto: come indicato in allegato aggiunto: alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'allegato IX, e' punita con tolto: il pagamento della aggiunto: la sanzione amministrativa pecuniaria da aggiunto: euro 2.000 a aggiunto: euro 20.000 tolto: euro;aggiunto: . Salvo che il fatto costituisca reatotolto: , relativamente ai ReMaF prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all'articolo 11, comma 4aggiunto: ...:

a) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per l'immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita' dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 11, comma tolto: 5 aggiunto: 4, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro;

c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione tolto: all'Organismo di certificazione aggiunto: al CeNSiA sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma tolto: 11 aggiunto: 12, lettera d), e' tolto: soggetto al pagamento della aggiunto: punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da aggiunto: euro 2.000 a aggiunto: euro 20.000 tolto: euro;

d) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della documentazione sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma tolto: 14 aggiunto: 15, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. … dello Stato nelle materie di competenza statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. tolto: Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2025, N. 102. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;18~art23 · fonte del testo

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