Art. 7 — Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano

Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare ((e destinate)) al consumo umano Le ((...)) regioni e province autonome sulla base delle informazioni ((rese disponibili da ISPRA attraverso il SINA-SINTAI di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132,)), elencate all'allegato VII, di quelle rese disponibili dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dal gestore idro-potabile, nonche' delle altre informazioni necessarie alla valutazione e gestione del rischio, previste ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprese quelle relative all'applicazione dell'articolo 94 dello stesso decreto e ((derivanti dai PSA di cui all'articolo 6, comma 7,)) provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano. Al fine di rendere piu' efficace l'azione tecnico-amministrativa, nel caso della presenza di piu' punti di prelievo in una stessa area di alimentazione, le ((...)) regioni e province autonome possono attuare la valutazione e gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare le eventuali differenze locali. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi:

  • a)una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo:
  • 1)una specificazione e mappatura delle aree di alimentazione per i punti di prelievo;
  • 2)una mappatura delle aree protette di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo decreto;
  • 3)le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo delle aree di alimentazione; poiche' tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le ((...)) regioni e province autonome provvedono affinche' tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorita' competenti e ai gestori idro-potabili;
  • 4)una descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di prelievo;
  • b)l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualita' delle acque da destinare al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualita' dell'acqua, nella misura in cui cio' possa rappresentare un rischio per la salute umana;
  • c)un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:
  • 1)parametri di cui all'allegato I, parti A, B, o fissati conformemente all'articolo 12, comma 12;
  • 2)inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3 della lettera B, Parte A, dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • 3)sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5, di cui alla Tabella 1/A dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • 4)inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei Piani di gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5 e di cui alla Tabella 1/B dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • 5)altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base dell'esame delle informazioni raccolte a norma della lettera b) del presente comma;
  • 6)sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano;
  • 7)sostanze e composti inseriti nell'«elenco di controllo» stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a), possono essere utilizzate le informazioni raccolte conformemente agli articoli 82, 117, 118 e 120 e allegato I punto A.3.8, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera b), puo' essere utilizzato l'esame dell'impatto delle attivita' umane svolto a norma dell'articolo 118 del decreto n. 152 del 2006, nonche' le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato III, sezione C alla parte terza del medesimo decreto. Le ((...)) regioni e province autonome scelgono i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare tra quelli indicati del comma 3, lettera c), perche' considerati pertinenti alla luce dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e delle valutazioni di cui al comma 3, lettera b), o alla luce delle informazioni comunicate dai gestori idro-potabili conformemente al comma 8. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al comma 3, lettera c), ai sensi del quale si individuano nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano, le ((...)) regioni e province autonome possono utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o ad altra legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i punti di prelievo. Le ((...)) regioni e province autonome, che a vario titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, anche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenute ad informare tempestivamente le competenti autorita' sanitarie delle regioni e province autonome delle tendenze, delle quantita' e delle concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati. Le ((...)) regioni e province autonome provvedono altresi' a definire le procedure operative interne e ad approvare la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano: le valutazioni approvate ((sono messe a disposizione del SINA- SINTAI)) e trasmesse alle corrispondenti Direzioni regionali e alle competenti Autorita' sanitarie delle regioni e province autonome. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di cui al comma 3, le ((...)) regioni e province autonome provvedono affinche' siano adottate le opportune misure di gestione del rischio intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle seguenti misure di prevenzione:
  • a)definizione e attuazione di misure di prevenzione e di attenuazione nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove necessario per garantire la qualita' delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi di misure di cui al medesimo articolo; ove opportuno, le ((...)) regioni e province autonome provvedono, in collaborazione con i gestori e altri pertinenti portatori di interessi, affinche' chi inquina adotti tali misure di prevenzione;
  • b)garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o in entrambe, nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo o nelle acque da destinare a consumo umano, che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualita' delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato, almeno, conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Se del caso, tale monitoraggio e' incluso nei programmi di controllo di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e);
  • c)valutazione della necessita' di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui alle aree protette ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'articolo 94 del medesimo decreto. Le ((...)) regioni e province autonome provvedono affinche' l'efficacia delle misure di cui al precedente comma sia riesaminata ogni sei anni. Le ((...)) regioni e province autonome garantiscono che i gestori idro-potabili abbiano accesso alle informazioni sulla valutazione del rischio di cui al comma 3. Sulla base delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le competenti ((regioni e province autonome e autorita' sanitarie)) possono:
  • a)imporre ai gestori idro-potabili di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri, tenendo conto della disponibilita' di adeguati approcci metodologici e metodiche analitiche;
  • b)consentire ai gestori idro-potabili di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri che il gestore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, comma 4, lettera a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura, a condizione che:
  • 1)non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, Parte B, punto 1;
  • 2)nessun elemento, secondo quanto prevedibile sulla base delle evidenze disponibili, possa provocare un deterioramento della qualita' delle acque destinate all'uso umano. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato a ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro o a rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al comma 12, lettera b), le ((...)) regioni e province autonome garantiscono che sia effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo, in conformita' dell'articolo 12, comma 3. Le ((...)) regioni e province autonome e le Agenzie del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), ((trasmettono a ISPRA attraverso il SINA- SINTAI e aggiornano)), le informazioni di cui all'allegato VII, riguardanti:
  • a)la mappatura delle aree di salvaguardia e le stazioni di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;
  • b)l'individuazione delle pressioni significative e dei parametri monitorati sui corpi idrici dove sono ubicate le stazioni di monitoraggio per le acque da destinare a consumo umano;
  • c)i dati SOE-WISE di cui al regolamento (CE) 401/2009. Le informazioni di cui al comma 14, sono condivise con AnTeA e sono rese disponibili ai gestori idro-potabili per le finalita' di implementazione del piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile di cui all'articolo 8. Per le finalita' di cui ai commi 14 e 15 e dell'articolo 6, comma 4, ISPRA e CeNSiA, di concerto con i rispettivi Ministeri vigilanti, stabiliscono accordi e protocolli specifici ((per l'interoperabilita' dei dati di SINA- SINTAI)) e AnTeA.

Testo vigente dal 19 luglio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2023 al 19 luglio 2025. 69 parole tolte, 50 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Le Autorita' ambientali delleaggiunto: Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare e destinate al consumo umano Le... regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili da ISPRA attraverso iltolto: SINTAI, aggiunto: SINA-SINTAI di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132,, elencate all'allegato VII, di quelle rese disponibili dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale … n. 152 del 2006, comprese quelle relative all'applicazione dell'articolo 94 dello stesso decreto e aggiunto: derivanti dai PSA di cui tolto: al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192, aggiunto: all'articolo 6, comma 7, provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione … della presenza di piu' punti di prelievo in una stessa area di alimentazione, le tolto: Autorita' ambientali delleaggiunto: ... regioni e province autonome possono attuare la valutazione e gestione del rischio in …

3) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo delle aree di alimentazione; poiche' tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le tolto: Autorita' ambientali delleaggiunto: ... regioni e province autonome provvedono affinche' tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorita' competenti e ai gestori idro-potabili;

… raccolte a norma dell'allegato III, sezione C alla parte terza del medesimo decreto. Le tolto: Autorita' ambientali delleaggiunto: ... regioni e province autonome scelgono i parametri, le sostanze o gli inquinanti da … pericolose per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano, le tolto: Autorita' ambientali delleaggiunto: ... regioni e province autonome possono utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82, … altra legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i punti di prelievo. Le tolto: Autorita' ambientali delleaggiunto: ... regioni e province autonome, che a vario titolo, o avvalendosi di altri enti … tendenze, delle quantita' e delle concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati. Le tolto: Autorita' ambientali delleaggiunto: ... regioni e province autonome provvedono altresi' a definire le procedure operative interne e … acque da destinare al consumo umano: le valutazioni approvate sono messe a disposizione del aggiunto: SINA- SINTAI e trasmesse alle corrispondenti Direzioni regionali e alle competenti Autorita' sanitarie delle regioni e province autonome. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di cui al comma 3, le tolto: Autorita' ambientali delleaggiunto: ... regioni e province autonome provvedono affinche' siano adottate le opportune misure di gestione del rischio intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle seguenti misure di prevenzione:

… sono incluse nei programmi di misure di cui al medesimo articolo; ove opportuno, le tolto: Autorita' ambientali delleaggiunto: ... regioni e province autonome provvedono, in collaborazione con i gestori e altri pertinenti portatori di interessi, affinche' chi inquina adotti tali misure di prevenzione;

… n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'articolo 94 del medesimo decreto. Le tolto: Autorita' ambientali delleaggiunto: ... regioni e province autonome provvedono affinche' l'efficacia delle misure di cui al precedente comma sia riesaminata ogni sei anni. Le tolto: Autorita' ambientali delleaggiunto: ... regioni e province autonome garantiscono che i gestori idro-potabili abbiano accesso alle informazioni … Sulla base delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le competenti tolto: Autorita' ambientali o sanitarie delle regioni e province autonome aggiunto: e autorita' sanitarie possono:

… dall'elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al comma 12, lettera b), le tolto: Autorita' ambientali delleaggiunto: ... regioni e province autonome garantiscono che sia effettuato un adeguato monitoraggio di tali … di alimentazione per i punti di prelievo, in conformita' dell'articolo 12, comma 3. Le tolto: Autorita' ambientali delleaggiunto: ... regioni e province autonome e le Agenzie del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), trasmettono tolto: ad aggiunto: a ISPRA attraverso il tolto: SINTAI, ed aggiunto: SINA- SINTAI e aggiornano, le informazioni di cui all'allegato VII, riguardanti:

… i rispettivi Ministeri vigilanti, stabiliscono accordi e protocolli specifici per l'interoperabilita' dei dati di aggiunto: SINA- SINTAI e AnTeA.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;18~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari