Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • a)non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, ne' altre sostanze, in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
  • b)devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato I, Parti A, B e D;
  • c)devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13;
  • d)devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15 ((, tenuto conto delle specifiche esenzioni previste agli articoli 3, commi 5 e 7, e 8, comma 5)). L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo' avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualita' delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana, ne' l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla loro produzione. ((I gestori del servizio idro-potabile che gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile)) che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, effettuano una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, utilizzando gli indicatori di perdite idriche di rete quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera s). ARERA provvede all'acquisizione dei risultati della valutazione e alla elaborazione del tasso medio di perdita idrica nazionale, trasmettendoli alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro due anni dalla data di pubblicazione del tasso medio di perdita idrica stabilito dalla Commissione europea con atto delegato previsto entro il 12 gennaio 2028, e' stabilito un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla commissione.

Testo vigente dal 19 luglio 2025

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2023 al 19 luglio 2025. 2 parole tolte, 28 parole aggiunte.

d) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15aggiunto: , tenuto conto delle specifiche esenzioni previste agli articoli 3, commi 5 e 7, e 8, comma 5. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo' avere l'effetto di consentire un … della salute umana, ne' l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla loro produzione. I gestori tolto: idro-potabili aggiunto: del servizio idro-potabile che gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;18~art4 · fonte del testo

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