Art. 21 — Revisione e modifica degli allegati
Con decreto del Ministro della salute ((...)) sono recepite:
- a)le modifiche dell'allegato III sulle specifiche per l'analisi dei parametri, ove necessario, che la Commissione puo' apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarle alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche;
- b)le modifiche del valore di parametro del bisfenolo-A nell'allegato I, Parte B, che la Commissione puo' apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarlo alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche. ((Con decreto del Ministro della salute, possono essere modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare la salute umana o a seguito dell'adozione di norme tecniche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.))
Testo vigente dal 19 luglio 2025
