I materiali di moltiplicazione di categoria «Base» e i portinnesti non appartenenti a una varieta' sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Base», presentando specifica richiesta al Servizio fitosanitario regionale secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  • a)nome e cognome o ragione sociale del richiedente;
  • b)indirizzo della sede legale del richiedente;
  • c)recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;
  • d)riferimento della varieta';
  • e)indicazione del centro di premoltiplicazione (CP), riconosciuto dal Ministero, in cui e' conservata la pianta madre di categoria «Base»;
  • f)tipologia e quantita' dei materiali da certificare. I materiali di moltiplicazione sono ottenuti a partire da una pianta madre di categoria «Base» o «Pre-Base». Una pianta madre di categoria «Base» soddisfa uno dei seguenti requisiti:
  • a)essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Pre-Base»;
  • b)essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta madre di categoria «Base» conformemente all'articolo 40. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28 e 31. I materiali di moltiplicazione soddisfano i seguenti requisiti supplementari:
  • a)requisiti fitosanitari, come disposto dall'articolo 37;
  • b)requisiti relativi al terreno, come disposto dall'articolo 38;
  • c)requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria «Base» e dei materiali di categoria «Base», come disposto dall'articolo 39;
  • d)requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto dall'articolo 40. Un portinnesto non appartenente a una varieta' e' certificato ufficialmente come materiale di categoria «Base», presentando specifica richiesta, come disposto ai commi 1 e 2, se e' corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 31, 37, 38, 39 e 40. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ((ai commi 4 e 6)) va inteso come riferimento alle piante madri di categoria «Base» e ogni riferimento ai materiali di categoria «Pre-Base» va inteso come riferimento ai materiali di categoria «Base». Qualora una pianta madre di categoria «Base» o i materiali di categoria «Base» non soddisfino piu' i requisiti di cui agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali di categoria «Base». La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria «Certificato» o materiali CAC, purche' soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38. Qualora un portinnesto non appartenente a una varieta' sia una pianta madre di categoria «Base» o un materiale di categoria «Base» che non soddisfa piu' i requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e agli articoli 31, 37 e 38, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali di categoria «Base». Il portinnesto cosi' rimosso puo' essere utilizzato come materiale di categoria «Certificato» o materiale CAC, purche' soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per quanto riguarda le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate a garantire che esso sia nuovamente conforme ai requisiti di cui agli articoli 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38.

Testo vigente dal 26 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2021 al 26 ottobre 2024. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… ogni riferimento alle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ai commi tolto: 5 e 7 aggiunto: 4 e 6 va inteso come riferimento alle piante madri di categoria «Base» e ogni riferimento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18~art36 · fonte del testo