Art. 58 — Etichetta per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato»

I materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» sono commercializzati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto solo se provvisti di un'etichetta conforme ai commi da 2 a 5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla che il fornitore redige e appone tale etichetta. La forma grafica dell'etichetta, di cui all'allegato IV, e' stabilita dal Servizio fitosanitario nazionale conformemente ai commi 2, 3 e 4. I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta sia apposta in conformita' al comma 5. Le piante da frutto di un anno o piu' sono etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura puo' essere effettuata nel campo prima, durante o successivamente all'estirpazione. Se l'etichettatura e' effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono estirpate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non sono etichettate. L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

  • a)la dicitura «norme e regole UE»;
  • b)lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;
  • c)il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o il relativo codice;
  • d)il nome del fornitore o il suo numero o codice di registrazione rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
  • e)il numero di serie individuale;
  • f)la denominazione botanica;
  • g)la categoria, e per i materiali di categoria «Base» anche il numero di generazione di cui all'allegato II, parte 4;
  • h)la denominazione della varieta' e, se del caso, del clone. Nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varieta', il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portinnesto e per il nesto. Riguardo alle varieta' per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali e' ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso». In caso di varieta' oggetto di privativa vegetale l'indicazione «PVR» (plant variety rights) subito dopo il nome;
  • i)la dicitura «DUR» (varieta' avente una descrizione ufficialmente riconosciuta), se del caso;
  • l)la quantita';
  • m)il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;
  • n)l'anno di emissione;
  • o)nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta, l'anno di emissione dell'etichetta originale. L'etichetta, facilmente visibile e leggibile, e' stampata con inchiostro indelebile in lingua italiana e unificata con il passaporto delle piante conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017. Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto commercializzate al di fuori del territorio nazionale, l'etichetta puo' essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Il colore dell'etichetta e':
  • a)bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di categoria «Pre-Base»;
  • b)bianco per i materiali di categoria «Base»;
  • c)blu per i materiali di categoria «Certificato». L'etichetta e' apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta e' apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore. Qualora, a norma del comma 1, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa e' apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalita' di utilizzo delle etichette per le varieta' per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali e' ancora in sospeso.

Testo vigente dal 25 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18~art58 · fonte del testo

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