Art. 38 — Requisiti relativi al terreno per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base»

Le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, parte 3, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi e' stabilita mediante campionamento e analisi effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato, prima dei lavori preparatori per la messa a dimora della pianta madre di categoria «Base» in questione e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta, qualora si sospetti la presenza dei suddetti organismi nocivi. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, e purche' tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di categoria «Base» o per i materiali di categoria «Base» in questione. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora piante ospiti degli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno e' esente dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. Al fine del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, i Servizi fitosanitari regionali applicano i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

Testo vigente dal 25 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18~art38 · fonte del testo

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