Art. 35 — Obblighi dei centri di premoltiplicazione
I centri di premoltiplicazione (CP) devono:
- a)rispettare i requisiti di cui all'Allegato III per quanto riguarda l'idoneita' delle strutture, dei mezzi e del personale atto al mantenimento e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria «Base», nonche' la loro ubicazione;
- b)disporre delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione;
- c)trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attivita' svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneita' se il CP:
- a)risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato III o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;
- b)non adempie agli obblighi di cui al comma 1;
- c)non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.
Testo vigente dal 25 febbraio 2021
