I centri di premoltiplicazione (CP) devono:

  • a)rispettare i requisiti di cui all'Allegato III per quanto riguarda l'idoneita' delle strutture, dei mezzi e del personale atto al mantenimento e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria «Base», nonche' la loro ubicazione;
  • b)disporre delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione;
  • c)trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attivita' svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneita' se il CP:
  • a)risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato III o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;
  • b)non adempie agli obblighi di cui al comma 1;
  • c)non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.

Testo vigente dal 25 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18~art35 · fonte del testo