La conservazione e la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base» si attuano presso centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) pubblici. Tale fase puo' avvenire anche presso organismi privati riconosciuti per l'alta professionalita' e le specifiche competenze in materia. Sia gli organismi pubblici che quelli privati devono essere riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, e devono essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente. Scopi della fase di conservazione per la premoltiplicazione sono:

  • a)la conservazione in ambiente protetto di piante madri di categoria «Pre-Base»;
  • b)la produzione, in ambiente protetto, di materiale di propagazione di categoria «Pre-Base»;
  • c)la produzione e l'allevamento delle piante da frutto moltiplicate a partire dalle piante madri di categoria «Pre-Base», come previsto all'articolo 23, comma 8. La conservazione per la premoltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CCP devono presentare richiesta al Servizio fitosanitario centrale per il tramite del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato III. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' di presentazione della domanda di riconoscimento. La rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a svolgere le funzioni di CCP e' comunicata al Servizio fitosanitario centrale almeno sei mesi prima della cessazione delle attivita' di CCP. Il Servizio fitosanitario centrale, nel caso di varieta' di libera moltiplicazione, puo' provvedere all'individuazione di eventuali altri CCP a cui affidarle. I CCP operano conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonche' ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CCP. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP sono a carico dei costitutori o dei loro aventi causa o dei vivaisti richiedenti.

Testo vigente dal 25 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18~art21 · fonte del testo