Art. 37 — Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base»

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre di «Base» o i materiali di «Base» risultano esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Base» o dei materiali di «Base» per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, e ((in conformita' ai requisiti di cui al medesimo Allegato)), per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Base» o dei materiali di «Base» in questione. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente riconosciuti dal Servizio fitosanitario nazionale. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di «Base» o i materiali di «Base» infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di «Base» e gli altri materiali di «Base» conformemente all'articolo 36, commi 9 o 10, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. (( Il comma 1 non si applica:

  • a)alle piante madri di «Base» e ai materiali di «Base» durante la crioconservazione;
  • b)ai materiali di «Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017]. )) Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Testo vigente dal 26 ottobre 2024

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Che cosa è cambiato dal 26 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2021 al 26 ottobre 2024. 2 parole tolte, 52 parole aggiunte in 3 capoversi.

… la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, e in conformita' ai requisiti di cui tolto: all'Allegato III aggiunto: al medesimo Allegato, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. … o la specie in questione e la categoria. Il comma 1 non si applicaaggiunto: :

aggiunto: a) alle piante madri di «Base» e ai materiali di «Base» durante la crioconservazioneaggiunto: ;

aggiunto: b) ai materiali di «Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017]. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18~art37 · fonte del testo