Art. 39 — Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria «Base»
Il fornitore conserva le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione oppure in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte. La distanza di isolamento dei campi di cui al comma 1 e' stabilita nell'Allegato II, parte 4. Le piante madri di categoria «Base» sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione. Le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilita' durante tutto il processo di produzione.
Testo vigente dal 25 febbraio 2021
