Art. 18 — Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
[1]Le Autorità nazionali di vigilanza del mercato, secondo le rispettive competenze, ricevono i reclami ai sensi dell'articolo 85 del regolamento IA e li trattano secondo le procedure adottate da ciascuna, assicurando il diritto al pieno contraddittorio. Il reclamo presentato a un'autorità non competente è trasmesso d'ufficio all'autorità competente, dandone comunicazione al reclamante.
[2]L'ACN disciplina la procedura per la trattazione dei reclami di cui al comma 1 di propria competenza con decreto del direttore generale.
[3]Nei limiti delle competenze attribuite alle Autorità del settore finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela istituiti ai sensi dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 32-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono competenti per i ricorsi relativi alle violazioni del regolamento IA compiute dagli istituti finanziari che aderiscono a tali organismi, ove tali violazioni siano commesse nello svolgimento delle attività rientranti nelle competenze di questi ultimi, che li trattano secondo le procedure adottate da ciascuno di essi.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
