[1]L'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per garantire un'attuazione corretta ed efficace della presente sezione, tenendo in considerazione, in particolare, quanto previsto dall'articolo 99 del regolamento IA.
[2]Ai fini dell'attuazione dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA, nell'ambito dell'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dal presente capo sono inclusi gli avvertimenti e le misure non pecuniarie di cui all'articolo 22 del presente decreto, applicabili in caso di violazione del regolamento IA.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
