Art. 24 — Procedimento sanzionatorio
[1]L'autorità nazionale di notifica e le autorità nazionali di vigilanza del mercato, contestati gli addebiti ai soggetti interessati, applicano le sanzioni previste dal presente capo con provvedimento motivato adottato entro un termine ragionevole.
[2]Le modalità per l'adozione delle sanzioni di cui al presente capo da parte dell'AgID e i relativi termini sono definite con proprio regolamento.
[3]Le modalità per l'adozione delle sanzioni di cui al presente capo da parte dell'ACN e i relativi termini sono definiti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
[4]Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni previste dal presente capo è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet istituzionale delle autorità di cui al comma 1.
[5]Dell'eventuale impugnazione e del relativo esito viene data menzione sul sito internet dell'autorità competente, a margine della pubblicazione. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione, l'autorità nazionale di notifica e le autorità nazionali di vigilanza del mercato dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
- a)abbia ad oggetto dati personali ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
- b)possa comportare rischi per la cybersicurezza o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
- c)possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile.
[6]Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dalla Banca d'Italia si applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
[7]Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dalla Consob si applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
[8]Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dall'IVASS si applica la procedura sanzionatoria ai sensi degli articoli 311-septies e 324-octies del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
[9]Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dal Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, si applica quanto disposto dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni, di cui al comma 7 del medesimo articolo.
[10]L'ACN è competente in merito all'attività di cui all'articolo 99, paragrafo 11. A tal fine, l'AgID e le autorità nazionali di vigilanza del mercato informano tempestivamente l'ACN delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate e di eventuali controversie o procedimenti giudiziari correlati.
[11]Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dalle procedure proprie di ciascuna autorità competente, si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
