Art. 5 — Autorità nazionali di vigilanza del mercato
Fatte salve le competenze dell'ufficio europeo per l'IA ai sensi degli articoli 75, 88 e 89 del regolamento IA, sono autorità nazionali di vigilanza del mercato ai sensi del medesimo regolamento:
- a)l'ACN, per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA, ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 70 del regolamento IA;
- b)la Banca d'Italia, quale autorità competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione di finanziamenti o di altri servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la CONSOB, quale autorità competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione dei servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'IVASS, quale autorità competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa e di distribuzione di prodotti assicurativi disciplinati ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- c)il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
