Art. 9 — Collaborazione tra le Autorità nazionali di vigilanza del mercato
[1]Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi dell'ACN, in relazione ai sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, diversi da quelli di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, l'ACN e le Autorità del settore finanziario collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[2]Per l'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, l'ACN può avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza.
[3]Per gli stessi fini di cui al comma 1, in relazione ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, l'ACN e il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[4]Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorità del settore finanziario, in relazione ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, le Autorità del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[5]Le autorità nazionali di vigilanza del mercato e le autorità competenti a vigilare sugli istituti finanziari ai sensi della normativa di settore ad essi applicabile collaborano ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze su tali istituti, anche mediante lo scambio di informazioni, qualora rilevanti o potenzialmente rilevanti per le altre autorità.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
