Art. 17 — Poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorità del settore finanziario
[1]In qualità di autorità di vigilanza del mercato competenti ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, le Autorità del settore finanziario dispongono, nei confronti degli istituti finanziari vigilati, dei poteri previsti dal regolamento IA, nonché dagli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dalla relativa normativa nazionale di attuazione. Restano fermi i poteri previsti dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
[2]Per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali dei sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari, le Autorità del settore finanziario dispongono dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, nonché del potere di svolgere controlli sulla conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento IA.
[3]Le Autorità del settore finanziario possono, nell'ambito delle rispettive competenze, adottare disposizioni attuative del presente decreto, anche al fine di tenere conto degli orientamenti di attuazione del regolamento IA, nonché delle disposizioni riguardanti le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.
[4]Le Autorità del settore finanziario stipulano un protocollo d'intesa con il Corpo della guardia di finanza per disciplinare lo scambio di informazioni per finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico finanziaria. Le medesime Autorità stipulano analogo protocollo d'intesa con la Direzione investigativa antimafia, per quanto di specifica competenza.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
