Art. 16 — Misure di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
[1]Fermo restando quanto previsto all'articolo 17, l'ACN è l'autorità di vigilanza competente per i sistemi di IA in relazione alle misure di cui agli articoli 79, 80, 82 e 83 del regolamento IA, nonché alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.
[2]Il procedimento relativo alle misure di cui al comma 1 è avviato a seguito di segnalazione di incidenti gravi ai sensi dell'articolo 73 del regolamento IA, di presentazione di reclami, ove non manifestamente infondati, di segnalazione da parte di altre autorità, o d'ufficio dall'ACN.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
