Art. 8 — Coordinamento con le Autorità settoriali di vigilanza del mercato
[1]In attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 74, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento IA, l'ACN, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi, garantisce il coordinamento e la collaborazione con le pertinenti Autorità settoriali di vigilanza del mercato responsabili dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione europea.
[2]Nel caso in cui la vigilanza abbia a oggetto un prodotto disciplinato dal regolamento IA e dalla normativa di armonizzazione dell'Unione europea, l'ACN e le Autorità settoriali di vigilanza del mercato, anche secondo la ripartizione di competenze stabilita dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, svolgono in forma congiunta le attività connesse all'esercizio dei poteri di vigilanza.
[3]L'ACN, nei casi di cui al comma 2, può svolgere le relative funzioni attraverso il supporto delle Autorità settoriali di vigilanza del mercato, avvalendosi anche dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 157 del 2022.
[4]Le Autorità settoriali di vigilanza del mercato, qualora nell'ambito dell'esercizio delle rispettive competenze abbiano motivo di ritenere che la verifica di conformità abbia a oggetto un prodotto contenente uno o più sistemi di IA a cui si applica la disciplina del regolamento IA, informano tempestivamente l'ACN.
[5]Per l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri e lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ACN e le Autorità settoriali di vigilanza del mercato possono stipulare appositi accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[6]Nel caso di cui al comma 2, al verificarsi di conflitti di competenza tra le Autorità di cui al medesimo comma, si procede ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 157 del 2022.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
